Quando due coniugi hanno cittadinanze diverse, vivono in Stati differenti oppure hanno contratto matrimonio in un Paese diverso da quello nel quale risiedono, la separazione personale può assumere una dimensione internazionale e richiedere un’attenta valutazione preliminare di due questioni fondamentali: quale autorita giudiziaria sia competente a decidere e quale legge debba essere applicata alla separazione. Non e infatti corretto ritenere che la cittadinanza italiana di uno dei coniugi determini automaticamente la competenza dei giudici italiani, cosi come il fatto che il matrimonio sia stato celebrato in Italia non comporta necessariamente l’applicazione della legge italiana. Nelle controversie familiari con elementi internazionali assumono particolare rilievo la residenza abituale dei coniugi, il luogo nel quale si e sviluppata la vita familiare, l’eventuale ultima residenza comune, la cittadinanza e le circostanze concrete della separazione. Nell’ambito europeo, la competenza in materia di separazione e regolata principalmente da criteri collegati alla residenza abituale dei coniugi. In determinate circostanze puo essere competente il giudice dello Stato nel quale i coniugi risiedono abitualmente, quello dell’ultima residenza abituale comune quando uno dei due vi risiede ancora, quello dello Stato nel quale risiede abitualmente il coniuge convenuto oppure, in caso di domanda congiunta, quello dello Stato nel quale risiede abitualmente uno dei coniugi. In presenza delle condizioni previste dalla normativa possono inoltre assumere rilievo la residenza del coniuge che presenta la domanda e la cittadinanza comune dei coniugi. Ne consegue che un cittadino italiano sposato con una persona straniera non deve necessariamente rivolgersi ai giudici italiani soltanto perche possiede la cittadinanza italiana. Se entrambi i coniugi hanno stabilito stabilmente la propria vita familiare all’estero, la competenza potrebbe infatti spettare alle autorita giudiziarie di quello Stato. La questione della competenza del giudice deve poi essere distinta da quella relativa alla legge applicabile. Anche quando la separazione viene trattata da un giudice italiano, infatti, non e detto che debba essere applicata integralmente la legge italiana. Per determinare la legge applicabile alla separazione personale occorre considerare le regole del diritto internazionale privato e, nei casi rientranti nell’ambito della disciplina europea, le disposizioni previste dal regolamento europeo sulla legge applicabile al divorzio e alla separazione personale. Uno degli aspetti piu importanti di questa disciplina e la possibilita, entro determinati limiti, che i coniugi scelgano di comune accordo la legge applicabile alla loro separazione. La scelta puo riguardare, secondo le condizioni previste dalla normativa, la legge dello Stato della loro residenza abituale, quella dell’ultima residenza abituale comune quando uno dei coniugi vi risiede ancora, la legge dello Stato di cittadinanza di uno dei coniugi oppure la legge dello Stato nel quale viene instaurato il procedimento. Se i coniugi non effettuano alcuna scelta, la legge applicabile viene individuata attraverso una precisa sequenza di criteri, che tiene principalmente conto della residenza abituale dei coniugi al momento dell’avvio del procedimento, dell’ultima residenza abituale comune, della cittadinanza comune e, in determinate circostanze, della legge dello Stato del giudice adito. E quindi possibile che un giudice italiano debba applicare, alla separazione, la legge di un altro Stato. Si tratta di una delle caratteristiche piu significative del diritto internazionale privato della famiglia e di un aspetto che rende particolarmente delicata la gestione delle controversie matrimoniali transnazionali. Per stabilire quale sia la disciplina concretamente applicabile non basta conoscere la nazionalita dei coniugi, ma occorre ricostruire la loro effettiva situazione familiare e personale, verificando dove abbiano vissuto, dove risiedano abitualmente, dove si trovi il centro della loro vita familiare, quali cittadinanze possiedano, se abbiano gia vissuto separatamente e se abbiano eventualmente concordato la legge applicabile. Occorre inoltre distinguere la separazione personale dalle altre questioni che possono emergere in occasione della crisi matrimoniale. La legge applicabile alla separazione, infatti, non risolve automaticamente tutte le problematiche relative ai rapporti patrimoniali tra coniugi, al mantenimento, alla responsabilita genitoriale, all’affidamento dei figli, agli immobili situati all’estero o alle altre obbligazioni familiari. Ciascuna di queste materie puo essere sottoposta a regole specifiche e richiedere un’autonoma verifica della competenza giudiziaria e della legge applicabile. Particolare attenzione deve essere riservata alla presenza di figli minori. La questione della separazione dei coniugi e quella relativa alla responsabilita genitoriale sono infatti piani giuridici distinti e devono essere esaminati secondo le rispettive discipline. Quando i figli vivono abitualmente in uno Stato diverso da quello nel quale uno dei genitori intende promuovere la separazione, diventa quindi essenziale verificare con estrema attenzione quale autorita sia competente a decidere sulle questioni relative ai minori. Ancora piu complessa puo essere la situazione quando entrambi i coniugi hanno residenze in Paesi diversi, quando uno dei due si e trasferito recentemente all’estero, quando esistono procedimenti gia avviati in un altro Stato oppure quando il patrimonio familiare comprende immobili, conti o altri beni distribuiti in piu ordinamenti. In tali circostanze la scelta del momento e del luogo nel quale iniziare il procedimento puo assumere una rilevanza strategica e deve essere valutata prima di intraprendere qualsiasi iniziativa. La separazione tra un cittadino italiano e un cittadino straniero, pertanto, non deve essere affrontata come una normale controversia familiare alla quale aggiungere semplicemente un elemento di internazionalita. Puo trattarsi di una vera e propria controversia transnazionale nella quale piu ordinamenti giuridici entrano contemporaneamente in relazione tra loro. Per questo, prima di presentare una domanda di separazione, e opportuno ricostruire con precisione tutti gli elementi della vicenda: cittadinanza dei coniugi, residenza abituale, ultima residenza comune, luogo di celebrazione del matrimonio, eventuali accordi sulla legge applicabile, presenza e residenza dei figli, patrimonio familiare e possibili procedimenti gia pendenti all’estero. Solo attraverso questa verifica preliminare e possibile individuare correttamente il giudice competente e comprendere quale legge disciplinera la crisi matrimoniale. Nel diritto di famiglia internazionale, dunque, la domanda “dove devo presentare la separazione?” non ha necessariamente una risposta legata alla cittadinanza o al luogo nel quale e stato celebrato il matrimonio. La vera questione e individuare il collegamento giuridico effettivamente rilevante con l’ordinamento competente. Una corretta analisi iniziale puo quindi essere determinante per tutelare i diritti dei coniugi, dei figli e gli interessi patrimoniali della famiglia, evitando iniziative affrettate e consentendo di affrontare la controversia con una visione complessiva del quadro internazionale.
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