GIUSTIZIA, VERITÀ E SALUS ANIMARUM

Il diritto penale canonico costituisce oggi uno dei luoghi nei quali con maggiore evidenza si manifesta la peculiare natura dell’ordinamento della Chiesa: un ordinamento nel quale la giustizia non può essere separata dalla verità, la potestà dalla responsabilità pastorale, la sanzione dalla correzione e l’esercizio dell’autorità dalla salus animarum, che il can. 1752 del Codice di Diritto Canonico colloca quale suprema legge della Chiesa. Nel pontificato di Leone XIV tale prospettiva assume una particolare rilevanza, non perché il Romano Pontefice abbia finora sostituito la disciplina penale introdotta da Papa Francesco, ma perché i suoi interventi sull’amministrazione della giustizia ecclesiale offrono una chiave ermeneutica di particolare rilievo per comprendere il significato dell’attuale sistema sanzionatorio canonico. Il punto di partenza normativo rimane il Libro VI del Codice di Diritto Canonico, profondamente riformato da Francesco mediante la Costituzione Apostolica Pascite gregem Dei e vigente dall’8 dicembre 2021. La riforma ha inteso superare una concezione del diritto penale ecclesiale percepita come scarsamente applicata e ha restituito alla sanzione canonica una funzione propriamente giuridica, ecclesiale, riparativa e salvifica. (Vaticano⁠) La novità più significativa non consiste, dunque, nella semplice moltiplicazione delle fattispecie delittuose, ma nella maturazione di una diversa consapevolezza della responsabilità dell’autorità ecclesiastica. Il Pastore non è chiamato soltanto ad accompagnare, ammonire o consigliare: quando la tutela della comunità, la giustizia e la riparazione dello scandalo lo richiedono, egli è chiamato anche ad esercitare la potestà sanzionatoria secondo diritto. La Pascite gregem Dei afferma con particolare nettezza che l’applicazione della pena può costituire una concreta esigenza della carità e individua nella sanzione canonica tre finalità fondamentali: il ripristino della giustizia, l’emendamento del reo e la riparazione dello scandalo. (Vaticano⁠) È precisamente su questo terreno che il pensiero giuridico di Leone XIV appare particolarmente significativo. Nel suo intervento alla Rota Romana del 26 gennaio 2026, il Pontefice ha posto al centro dell’attività giudiziaria il rapporto inscindibile tra verità e giustizia, richiamando l’espressione paolina veritatem facientes in caritate. La giustizia ecclesiale, secondo questa prospettiva, non può essere ridotta né a un formalismo procedurale né a una pastorale sganciata dall’accertamento della verità. Leone XIV ha sottolineato il rischio di una compassione malintesa che, se separata dalla ricerca della verità oggettiva, può compromettere la stessa funzione giudiziale. (Vaticano⁠) Questo principio assume un valore che trascende la materia matrimoniale e investe l’intero sistema giudiziario canonico, compreso quello penale. Nel diritto penale della Chiesa, infatti, la verità non è un elemento accessorio del procedimento: costituisce il presupposto della legittimità dell’intervento dell’autorità. Non può esservi pena senza delitto, né delitto senza una fattispecie giuridicamente configurata, né responsabilità penale senza un adeguato accertamento degli elementi soggettivi e oggettivi richiesti dall’ordinamento. La riforma del Libro VI ha rafforzato proprio questa dimensione tecnica, intervenendo sulla determinazione delle pene, sulla prescrizione, sul diritto di difesa e sulla maggiore precisione delle fattispecie penali, perseguendo una più rigorosa legalità canonica. (Vaticano⁠) Ne deriva un principio fondamentale: la misericordia ecclesiale non è l’antitesi della giustizia penale, così come la giustizia penale non è l’antitesi della misericordia. Nella concezione canonica autentica, entrambe concorrono al bene della persona e della comunità. La pena non è concepita come mera retribuzione; essa possiede una finalità medicinale, correttiva, riparativa e, nei limiti propri dell’ordinamento ecclesiale, salvifica. Ma proprio perché è strumento di giustizia, essa non può essere applicata arbitrariamente. L’autorità ecclesiastica deve agire servatis de iure servandis, rispettando la legge, le garanzie processuali e la dignità della persona sottoposta al procedimento. In questa prospettiva, il diritto penale canonico si presenta come autentico diritto, e non come semplice disciplina pastorale. La Chiesa possiede una propria potestà giudiziaria e sanzionatoria, derivante dalla sua stessa costituzione divina e ordinata alla tutela del bene ecclesiale. L’esercizio di tale potestà, tuttavia, è vincolato alla giustizia e alla verità. Il giudice canonico non è chiamato a produrre una soluzione meramente funzionale alla tranquillità della comunità, ma ad accertare giuridicamente ciò che è avvenuto e a pronunciare, ove ne ricorrano i presupposti, una decisione conforme al diritto. È questa una delle ragioni per cui il magistero giuridico di Leone XIV appare particolarmente interessante per la riflessione penalistica canonica contemporanea. Nel suo discorso ai partecipanti al corso di formazione giuridico-pastorale della Rota Romana del 21 novembre 2025, il Pontefice ha insistito sull’armonia tra dimensione ecclesiologica, dimensione giuridica e dimensione pastorale, rifiutando implicitamente la contrapposizione secondo cui una maggiore attenzione pastorale dovrebbe necessariamente comportare una minore rigorosità giuridica. (Vaticano⁠) Applicato al diritto penale canonico, tale principio conduce a una conseguenza di grande rilievo: la pastorale non sostituisce il diritto e il diritto non esclude la pastorale. Il vero compito dell’autorità ecclesiastica consiste nel realizzare l’una attraverso l’altro, nella consapevolezza che anche l’osservanza delle garanzie giuridiche rappresenta una forma di rispetto della dignità della persona e della comunione ecclesiale. Il sistema penale canonico contemporaneo deve pertanto essere letto secondo una logica di responsabilità. Responsabilità dell’autore del delitto, anzitutto, ma anche responsabilità dell’autorità chiamata ad accertarlo e, ove necessario, a sanzionarlo. La mancata applicazione della legge penale quando essa sia concretamente necessaria può infatti trasformarsi in una forma di ingiustizia verso la comunità, verso le vittime e persino verso lo stesso autore del delitto, al quale viene sottratta la possibilità di affrontare giuridicamente le conseguenze della propria condotta. In questa materia assumono particolare importanza le norme del Libro VI relative alla imputabilità, alle circostanze che possono modificare la responsabilità, alle pene ferendae sententiae e latae sententiae, alle diverse categorie di delitti e alle competenze dell’Ordinario e del giudice. La precisione tecnica diviene quindi una esigenza non soltanto accademica, ma ecclesiale. Un sistema penale è credibile nella misura in cui assicura prevedibilità della norma, proporzionalità della sanzione, effettività della tutela, diritto di difesa e ragionevole certezza dell’accertamento. La Chiesa, proprio perché proclama la dignità della persona e la centralità della verità, non può accontentarsi di una giustizia apparente. Il principio vale anche nella tutela delle vittime. L’evoluzione recente della disciplina canonica mostra una crescente attenzione verso la protezione delle persone vulnerabili, la prevenzione dello scandalo, la responsabilizzazione dei superiori e la necessità di impedire che comportamenti gravemente lesivi della comunione ecclesiale rimangano privi di adeguata risposta giuridica. La riforma del Libro VI ha inserito e ridefinito diverse fattispecie penali, rafforzando la capacità dell’ordinamento di reagire a condotte particolarmente gravi. (Vaticano⁠) Anche le successive modifiche tecniche hanno confermato che il diritto penale canonico non è una realtà statica, ma un sistema normativo suscettibile di progressivo adeguamento. Il Recognitum Librum VI, ad esempio, intervenne nel 2022 sul can. 695 §1 per coordinare la disciplina degli istituti di vita consacrata con il nuovo assetto del Libro VI. (Vatican Press⁠) Nella Chiesa di Leone XIV, pertanto, il diritto penale canonico può essere interpretato come uno dei luoghi privilegiati nei quali si verifica concretamente la qualità giuridica della vita ecclesiale. Non basta proclamare la giustizia: occorre amministrarla. Non basta invocare la misericordia: occorre esercitarla senza trasformarla in arbitrarietà. Non basta proteggere l’istituzione: occorre proteggere la verità, la dignità delle persone e la comunione ecclesiale. E non basta applicare una norma: occorre comprenderne la ratio alla luce della costituzione della Chiesa e della salus animarum. La prospettiva delineata da Leone XIV — verità nella giustizia, giustizia nella carità, diritto in armonia con la dimensione pastorale — consente quindi di leggere il Libro VI non come un semplice apparato repressivo, ma come uno strumento dell’ordine ecclesiale. Il diritto penale canonico non ha come fine ultimo la punizione dell’uomo, bensì il ristabilimento di un ordine di giustizia infranto dal delitto. In tale ordine rientrano contemporaneamente il bene della comunità, la tutela delle vittime, l’emendamento del reo, la riparazione dello scandalo e la salvaguardia della comunione ecclesiale. È qui che si comprende la specificità del diritto penale della Chiesa: la pena canonica è autenticamente giuridica proprio perché è ordinata a una giustizia che non si esaurisce nella retribuzione, ma tende alla restaurazione dell’ordine ecclesiale e al bene delle anime. Nel pontificato di Leone XIV, questa impostazione sembra trovare una particolare consonanza nella riaffermazione del rapporto tra verità e giustizia. La giustizia ecclesiale, infatti, non può essere né cieca applicazione della norma né compassione priva di fondamento giuridico. Essa deve essere, per usare la prospettiva proposta dal Pontefice alla Rota Romana, verità realizzata nella carità. Ed è precisamente in questa sintesi che il diritto penale canonico contemporaneo trova la propria più alta giustificazione: non la severità fine a se stessa, non il lassismo travestito da misericordia, ma l’autorità della Chiesa esercitata secondo diritto, nella ricerca della verità e per la restituzione della giustizia, affinché anche la disciplina penale concorra alla missione salvifica della Chiesa.


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