Quando una persona viene chiamata a rispondere davanti all’autorità ecclesiastica per una possibile violazione della legge canonica, non si trova semplicemente davanti a una questione “interna” alla Chiesa, né davanti a un procedimento privo di regole. Esiste un vero ordinamento giuridico, esistono norme sostanziali e processuali, esistono competenze, garanzie, prove, diritti e responsabilità. È proprio su questo terreno che assume particolare significato il recente magistero giuridico di Papa Leone XIV. Nel discorso rivolto ai Prelati della Rota Romana il 26 gennaio 2026, il Pontefice ha posto al centro dell’amministrazione della giustizia ecclesiale il rapporto tra verità e carità, sottolineando che la ricerca della verità non può essere sacrificata a una malintesa esigenza pastorale e che, allo stesso tempo, l’accertamento della verità deve essere accompagnato dal rispetto della persona. Il principio è di straordinaria importanza anche nel diritto penale canonico: chi è sottoposto a un procedimento non può essere considerato colpevole prima che la responsabilità sia stata giuridicamente accertata. Leone XIV ha richiamato espressamente la presunzione di innocenza dell’indagato fino a prova contraria e ha indicato nel contraddittorio uno strumento indispensabile per l’accertamento della verità. (Vaticano) La prospettiva è particolarmente significativa perché il diritto penale canonico contemporaneo, dopo la riforma del Libro VI del Codice di Diritto Canonico promulgata da Papa Francesco con la Costituzione Apostolica Pascite gregem Dei, ha assunto una configurazione maggiormente attenta alla concreta applicazione della disciplina penale nella vita della Chiesa. La pena canonica non è una semplice misura repressiva: l’ordinamento la considera nell’ottica della restaurazione della giustizia, dell’emendamento del reo e della riparazione dello scandalo. Ma proprio per questo la sua applicazione richiede rigore giuridico. Non vi è autentica giustizia ecclesiale senza un serio accertamento dei fatti. Non vi è tutela della comunità senza rispetto delle garanzie. Non vi è carità autentica quando la ricerca della verità viene sacrificata. Il tema riguarda concretamente sacerdoti, religiosi, membri di associazioni ecclesiali, responsabili di enti canonici e fedeli che possono trovarsi coinvolti, a diverso titolo, in procedimenti davanti all’autorità ecclesiastica. In tali situazioni, una delle prime esigenze è comprendere quale sia la natura del procedimento, quale autorità sia competente, quale fattispecie normativa venga contestata, quali prove siano state raccolte e quali strumenti di difesa siano concretamente esperibili. La qualificazione giuridica della condotta è infatti essenziale: nel diritto canonico, come in ogni ordinamento giuridico, non è sufficiente affermare che un comportamento sia “grave” o “scandaloso”; occorre verificare se esso integri effettivamente una fattispecie prevista dalla legge penale, se sussistano gli elementi richiesti dalla norma e se ricorrano le condizioni necessarie per l’imputabilità e la responsabilità. È questo il passaggio dalla percezione alla giustizia, dalla voce alla prova, dall’accusa all’accertamento. Il richiamo di Leone XIV alla competenza tecnica degli operatori del diritto acquista quindi un significato particolare. Il Pontefice ha sottolineato che tutti coloro che partecipano ai processi devono operare con rigorosa onestà intellettuale, competenza tecnica e retta coscienza, ricordando inoltre l’importanza della deontologia degli avvocati chiamati ad assistere i fedeli nella tutela dei loro diritti. (Vaticano) La difesa canonica, pertanto, non deve essere concepita come una contrapposizione all’autorità della Chiesa. Al contrario, quando esercitata correttamente, essa costituisce una componente della stessa amministrazione della giustizia. Difendere una persona significa consentire che i fatti siano esaminati, che le prove siano valutate, che le norme siano correttamente interpretate e che la decisione finale sia assunta sulla base del diritto. In questa prospettiva, anche il professionista che assiste una parte assume una responsabilità ecclesiale oltre che tecnica: tutelare gli interessi del proprio assistito senza alterare la verità dei fatti e senza trasformare il processo in uno strumento di conflitto personale. La giustizia ecclesiale, nella visione proposta da Leone XIV, richiede infatti un equilibrio particolarmente elevato: rigore senza rigidità, carità senza omissione, tutela della persona senza relativizzazione della verità. (Vaticano) È proprio questo uno dei grandi temi sui quali il diritto canonico contemporaneo è chiamato a misurarsi. La Chiesa non è estranea al diritto; è una comunità ordinata anche giuridicamente. La potestà ecclesiastica, quando interviene in materia penale, deve essere esercitata secondo la legge e per il bene della comunità ecclesiale. Per chi riceve una convocazione, un’ammonizione, una contestazione o viene coinvolto in un procedimento canonico, la tempestività dell’assistenza può quindi essere determinante. Prima di rendere dichiarazioni, consegnare documentazione o assumere iniziative, è opportuno comprendere esattamente quale procedimento sia stato instaurato, davanti a quale autorità, per quale condotta e sulla base di quali disposizioni canoniche. Il diritto canonico richiede competenza specialistica proprio perché la dimensione pastorale e quella giuridica non sono alternative: devono operare insieme. Nel nuovo orizzonte ecclesiale inaugurato da Leone XIV, la giustizia della Chiesa appare dunque chiamata a recuperare sempre più chiaramente la propria natura di autentico servizio alla verità. E questa verità, per essere veramente ecclesiale, non può prescindere dalla dignità della persona, dal rispetto delle garanzie e dalla corretta applicazione della legge. Per questo, quando una persona viene coinvolta in una vicenda disciplinare o penale canonica, la domanda non dovrebbe essere semplicemente “chi ha ragione?”, ma innanzitutto: quale norma si applica, quali fatti sono provati, quale autorità è competente e quali diritti devono essere garantiti? È da queste domande che comincia una vera difesa canonica.
Cav.Prof.MitidieriSorice
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