Una casa in Francia, un appartamento in Spagna, un immobile in Portogallo, una proprietà negli Stati Uniti o un terreno ereditato in un Paese straniero possono trasformare una successione apparentemente semplice in una questione giuridica internazionale. La domanda che molti eredi si pongono è immediata: se l’immobile si trova all’estero, si applica automaticamente la legge del Paese in cui è situato? La risposta, soprattutto nell’ambito delle successioni transfrontaliere europee, è più complessa e richiede di distinguere tra legge applicabile alla successione, competenza delle autorità, formalità relative ai beni e profili fiscali. Per le successioni cui si applica il Regolamento (UE) n. 650/2012, la regola generale è che l’intera successione sia disciplinata dalla legge dello Stato nel quale il defunto aveva la propria residenza abituale al momento della morte. Il luogo in cui si trova materialmente l’immobile, quindi, non determina necessariamente da solo la legge applicabile all’eredità. (EUR-Lex) Questo significa, per esempio, che la successione di una persona stabilmente residente in Italia che possedeva una casa in un altro Stato dell’Unione europea può essere regolata, in linea generale, dalla legge individuata secondo i criteri del Regolamento, anche se il bene immobile si trova fuori dall’Italia. La situazione può però cambiare quando la persona aveva trasferito stabilmente la propria vita in un altro Paese, quando esiste un testamento contenente una scelta di legge oppure quando emergono circostanze particolari che rendono necessario individuare un collegamento più stretto con un altro ordinamento. Il Regolamento consente infatti a una persona di scegliere, per regolare l’intera successione, la legge dello Stato di cui possiede la cittadinanza al momento della scelta o al momento della morte. La scelta deve essere effettuata espressamente nella forma prevista dalla disciplina europea, normalmente attraverso una disposizione a causa di morte. (EUR-Lex) Questo aspetto è particolarmente importante per chi vive tra due Paesi, per gli italiani residenti all’estero, per chi possiede patrimoni immobiliari in più Stati e per le famiglie internazionali. Una corretta pianificazione successoria può infatti evitare che, dopo la morte, gli eredi debbano affrontare una complessa ricostruzione della volontà del defunto e dei rapporti tra ordinamenti differenti. Ma c’è un altro equivoco da evitare: legge applicabile alla successione e disciplina fiscale non sono la stessa cosa. Il Regolamento europeo sulle successioni riguarda gli aspetti civili della successione, mentre esclude dal proprio ambito, tra l’altro, le questioni fiscali. (EUR-Lex) Per un immobile situato all’estero possono quindi emergere autonomamente obblighi fiscali nello Stato in cui si trova il bene e, in determinate situazioni, anche obblighi nei confronti dell’ordinamento italiano. L’Agenzia delle Entrate, ad esempio, disciplina specifici adempimenti relativi agli immobili situati all’estero e all’IVIE, con particolare attenzione anche alla posizione degli eredi. (Agenzia Entrate) Un altro strumento di grande interesse nelle successioni transfrontaliere è il Certificato Successorio Europeo. Previsto dal Regolamento (UE) n. 650/2012, consente agli eredi, ai legatari e, nei casi previsti, agli esecutori testamentari o amministratori dell’eredità di dimostrare la propria qualità e di esercitare i propri diritti in un altro Stato membro senza dover necessariamente ricostruire da zero la propria posizione successoria in quello Stato. (EUR-Lex) La materia diventa particolarmente delicata quando nell’eredità sono presenti contemporaneamente immobili in diversi Paesi, conti correnti esteri, partecipazioni societarie, testamenti redatti in ordinamenti differenti oppure eredi residenti in Stati diversi. In questi casi non è sufficiente chiedersi “dove si trova la casa?”. Occorre ricostruire l’intera situazione successoria: dove viveva abitualmente il defunto, quale cittadinanza possedeva, se aveva predisposto un testamento, se aveva effettuato una scelta di legge, dove si trovano i beni, quali sono gli eredi e quali obblighi fiscali possono derivare dalla successione. Anche la scelta del professionista diventa quindi importante: una successione internazionale richiede spesso il coordinamento tra diritto successorio, diritto internazionale privato, diritto immobiliare e fiscalità. Il rischio, in assenza di una corretta impostazione iniziale, è quello di affrontare separatamente questioni che invece devono essere considerate unitariamente. La successione internazionale non significa dunque semplicemente “ereditare una casa in un altro Paese”. Significa gestire un patrimonio che attraversa più ordinamenti giuridici. Ed è proprio per questo che, prima di procedere alla vendita dell’immobile, alla divisione ereditaria, all’accettazione o rinuncia all’eredità o alla predisposizione di un atto successorio, è opportuno verificare quale sia la legge effettivamente applicabile e quali autorità siano competenti. Una casa all’estero non rende necessariamente straniera l’intera successione: è la situazione giuridica complessiva del defunto, letta alla luce delle norme di diritto internazionale privato applicabili, a determinare il quadro nel quale gli eredi dovranno muoversi. Per le famiglie con patrimoni distribuiti in più Paesi, la pianificazione successoria internazionale può quindi rappresentare non soltanto uno strumento di tutela, ma una vera esigenza di prevenzione del contenzioso.
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