Il diritto penale dello Stato della Città del Vaticano deve essere considerato quale segmento autonomo dell’ordinamento giuridico statuale vaticano e, al tempo stesso, quale espressione della singolarissima conformazione costituzionale di uno Stato istituito, secondo la funzione assegnatagli dal Trattato Lateranense, quale strumento per assicurare alla Santa Sede l’assoluta e visibile indipendenza e la sovranità nel campo internazionale. La nuova Legge Fondamentale del 31 luglio 2026 pone tale peculiarità al vertice dell’ordinamento, distinguendo espressamente lo Stato dalla Curia Romana e dalle altre Istituzioni della Santa Sede e attribuendo al Sommo Pontefice, quale Sovrano dello Stato della Città del Vaticano, la pienezza della potestà di governo, comprensiva della potestà legislativa, esecutiva e giudiziaria. In questa prospettiva, il diritto penale vaticano non può essere letto attraverso una mera trasposizione delle categorie proprie di altri ordinamenti statuali, né può essere identificato con il diritto penale canonico. Esso appartiene infatti all’ordinamento dello Stato della Città del Vaticano, mentre il diritto penale canonico appartiene all’ordinamento giuridico della Chiesa e trova nel Codex Iuris Canonici e nelle altre fonti canoniche il proprio autonomo fondamento. La distinzione tra i due piani è preliminare a qualsiasi corretta ricostruzione dogmatica, poiché soltanto mantenendo separati l’ordinamento statuale e l’ordinamento canonico è possibile comprendere la particolare interazione che, nel sistema vaticano, si realizza tra le rispettive fonti. La Legge sulle fonti del diritto del 1° ottobre 2008 stabilisce infatti che l’ordinamento giuridico vaticano riconosce nell’ordinamento canonico la prima fonte normativa e il primo criterio di riferimento interpretativo; individua inoltre, quali fonti principali, la Legge Fondamentale e le leggi promulgate per lo Stato dalle autorità dotate della potestà legislativa, prevedendo altresì il conformarsi dell’ordinamento alle norme di diritto internazionale generale e agli obblighi derivanti dai trattati e dagli accordi di cui la Santa Sede è parte, nei limiti stabiliti dalla stessa disciplina delle fonti. Ne deriva una struttura normativa nella quale la legalità penale deve essere studiata non isolatamente, ma all’interno della gerarchia e del sistema delle fonti dell’ordinamento vaticano. Anche il ricorso suppletivo alla legislazione italiana non configura una generale applicazione automatica del diritto italiano nello Stato della Città del Vaticano: la Legge sulle fonti prevede infatti che, nelle materie non disciplinate dalle fonti principali, le leggi e gli altri atti normativi emanati nello Stato italiano possano essere osservati in via suppletiva previo recepimento da parte della competente autorità vaticana e purché non risultino contrari ai precetti di diritto divino, ai principi generali del diritto canonico, alle norme dei Patti Lateranensi e degli accordi successivi e siano concretamente applicabili alla realtà dello Stato. La storia del diritto penale vaticano è pertanto caratterizzata da un fenomeno di recezione normativa che deve essere distinto dalla produzione legislativa propriamente vaticana e che, nel corso del tempo, è stato progressivamente affiancato da un’intensa attività di aggiornamento dell’ordinamento. Particolarmente significativa è stata l’evoluzione della legislazione in materia penale ed economico-finanziaria, attraverso la quale lo Stato ha introdotto e perfezionato strumenti destinati alla prevenzione e alla repressione delle forme contemporanee di criminalità, anche in connessione con gli obblighi internazionali assunti dalla Santa Sede e con l’esigenza di assicurare effettività alla cooperazione giudiziaria internazionale. Sul piano istituzionale, la nuova Legge Fondamentale configura la funzione giudiziaria come una funzione esercitata in nome del Sommo Pontefice: per l’attività giudicante essa è attribuita al Tribunale, alla Corte d’Appello e alla Corte di Cassazione, mentre le funzioni inquirenti e requirenti sono affidate all’Ufficio del Promotore di Giustizia. Tale articolazione assume particolare rilievo nella materia penale, perché distingue strutturalmente la funzione dell’accertamento giudiziale dalla funzione investigativa e requirente, inserendole entrambe nel medesimo ordinamento giudiziario statuale. La posizione del Promotore di Giustizia acquista, in questo quadro, una rilevanza sistematica particolare: non si tratta soltanto dell’organo chiamato a sostenere l’accusa nel processo, ma del soggetto istituzionale cui l’ordinamento affida le funzioni proprie dell’inchiesta e della requisitoria penale, nell’ambito di una magistratura strutturata secondo la legislazione vaticana. La funzione giudicante, per contro, si articola secondo il principio dei gradi di giudizio, attraverso il Tribunale, la Corte d’Appello e la Corte di Cassazione, ferma restando la peculiare previsione secondo cui il Sommo Pontefice può, in qualunque causa civile o penale e in qualsiasi stato della medesima, deferirne l’istruttoria e la decisione a una particolare istanza con esclusione di ogni altro gravame. È una previsione di particolare rilievo costituzionale, che manifesta la natura propria della sovranità pontificia e deve essere letta unitamente all’intero sistema delle attribuzioni giudiziarie delineato dalla Legge Fondamentale. Il nuovo testo fondamentale assume inoltre una posizione espressa circa la finalità della giurisdizione penale. L’articolo 22 dispone che, nell’applicare la legge, il giudice si ispiri al principio di equità e operi per il ristabilimento della giustizia e, specificamente nelle cause penali, che la pena sia comminata in funzione della riabilitazione del colpevole, del suo reinserimento e del ripristino dell’ordine giuridico violato. La disposizione possiede una evidente rilevanza dogmatica, poiché colloca la sanzione penale entro una concezione che non si esaurisce nella dimensione afflittiva della pena, ma la orienta verso la ricomposizione dell’ordine giuridico e verso la riabilitazione del condannato. Tale formulazione deve essere considerata insieme alla garanzia dell’imparzialità del giudice, del diritto di difesa e del contraddittorio tra le parti, anch’essa espressamente sancita dalla Legge Fondamentale. Ne risulta un sistema nel quale la potestà punitiva statuale è sottoposta alla legge e contemporaneamente inserita in una più ampia concezione della giustizia, nella quale l’accertamento della responsabilità penale non può essere disgiunto dalle garanzie processuali fondamentali. Il diritto di difesa e il contraddittorio non costituiscono, dunque, elementi meramente procedurali, ma rappresentano condizioni strutturali della legittimità dell’esercizio della giurisdizione penale. In tale prospettiva assume particolare interesse anche la disciplina dell’organizzazione giudiziaria, che la Legge Fondamentale rinvia alla specifica Legge sull’ordinamento giudiziario. L’attuale assetto conferma la presenza di un sistema giudiziario articolato e professionalizzato, nel quale la giurisdizione penale viene esercitata attraverso organi propri e secondo competenze determinate dall’ordinamento. Il diritto penale vaticano deve inoltre essere considerato alla luce della progressiva internazionalizzazione della materia penale. La lotta al riciclaggio, la prevenzione della criminalità finanziaria, la confisca e il congelamento dei beni, la cooperazione giudiziaria e gli strumenti di contrasto al finanziamento del terrorismo hanno contribuito alla trasformazione del sistema da una struttura penalistica essenzialmente legata alla dimensione territoriale dello Stato a un ordinamento capace di confrontarsi con fenomeni criminali caratterizzati da dimensioni transnazionali. Questa evoluzione non ha cancellato la peculiarità del diritto vaticano; al contrario, ha imposto al legislatore di misurare tale peculiarità con esigenze di effettività della tutela penale e con gli standard della cooperazione internazionale. Ne deriva una tensione feconda tra autonomia dell’ordinamento e apertura internazionale, nella quale il diritto penale diviene uno degli strumenti attraverso cui lo Stato manifesta concretamente la propria sovranità e, nello stesso tempo, assicura la credibilità e l’effettività del proprio sistema giudiziario. La complessità del diritto penale vaticano emerge, dunque, soprattutto dalla sua struttura multilivello: al vertice si colloca la Legge Fondamentale; accanto ad essa opera la disciplina delle fonti, che riconosce la peculiare posizione dell’ordinamento canonico e stabilisce i criteri di integrazione normativa; si collocano poi le leggi penali e processuali dello Stato, le disposizioni regolamentari e, nei limiti previsti, la legislazione recepita in via suppletiva. È precisamente questa pluralità ordinata di fonti a impedire qualsiasi riduzione semplicistica del diritto penale vaticano a un diritto penale straniero applicato in uno spazio territoriale particolare. Lo Stato della Città del Vaticano dispone di una propria sovranità, di propri organi giudiziari e di una propria potestà normativa; la sua originalità consiste nel fatto che tale sovranità è istituzionalmente ordinata alla particolare funzione internazionale della Santa Sede e si esercita attraverso un ordinamento che mantiene un rapporto strutturale con il diritto canonico. La giustizia penale vaticana appare così come il punto di incontro tra sovranità statuale, legalità, giurisdizione, diritto canonico, diritto internazionale e tutela della persona. È proprio questa compenetrazione, giuridicamente disciplinata e non meramente simbolica, a rendere il diritto penale dello Stato della Città del Vaticano uno degli oggetti più singolari della comparazione giuridica contemporanea: un sistema nel quale la potestà punitiva dello Stato si inserisce in un ordinamento dalla fisionomia irriducibilmente propria e nel quale la pena, secondo la nuova Legge Fondamentale, è chiamata non soltanto a reagire alla violazione della norma penale, ma a concorrere al ristabilimento della giustizia, alla riabilitazione del condannato, al suo reinserimento e al ripristino dell’ordine giuridico violato. In questa prospettiva, comprendere il diritto penale vaticano significa comprendere la particolare architettura giuridica dello Stato che lo esprime: non una semplice eccezione alla regola, ma un ordinamento sovrano dotato di una propria razionalità istituzionale, nel quale la funzione penale costituisce una delle manifestazioni più delicate e significative della potestà statuale.
Cav.Prof Giandomenico Mitidieri Sorice
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