Il diritto vaticano attraversa oggi una delle fasi più significative della propria evoluzione contemporanea. La promulgazione, il 31 luglio 2026, della nuova Legge fondamentale dello Stato della Città del Vaticano da parte di Papa Leone XIV non costituisce infatti una mera operazione di aggiornamento formale del testo costituzionale, ma rappresenta un passaggio di particolare rilievo nella progressiva definizione dell’ordinamento statuale sorto con il Trattato Lateranense. La nuova Legge fondamentale si pone quale vertice dell’ordinamento normativo dello Stato e, nel recepire le trasformazioni maturate negli ultimi anni, offre una sistemazione organica dei rapporti tra potestà sovrana, funzione legislativa, funzione esecutiva e funzione giudiziaria. La peculiarità dell’ordinamento vaticano risiede anzitutto nella sua stessa ragion d’essere. Lo Stato della Città del Vaticano non è stato concepito come fine autonomo della sovranità, ma quale strumento territoriale destinato ad assicurare alla Santa Sede quella indipendenza assoluta e visibile necessaria all’esercizio della sua missione universale. La dimensione statuale vaticana deve pertanto essere compresa nella sua duplice natura: da un lato ordinamento sovrano dotato di propri organi, proprie leggi e proprie funzioni giurisdizionali; dall’altro realtà istituzionale strutturalmente orientata alla tutela dell’indipendenza della Santa Sede e al servizio del Successore di Pietro. È proprio questa singolare configurazione a rendere improprio qualsiasi tentativo di ricondurre semplicisticamente il diritto vaticano ai modelli ordinamentali degli Stati contemporanei. Il Vaticano possiede una propria autonomia giuridica e istituzionale, ma tale autonomia non può essere separata dalla particolare funzione che il Trattato Lateranense attribuisce allo Stato. La nuova Legge fondamentale lo ribadisce con particolare chiarezza, stabilendo espressamente che lo Stato e il suo ordinamento sono distinti dalla Curia Romana e dalle altre istituzioni della Santa Sede. La distinzione non significa, tuttavia, estraneità: significa piuttosto differenziazione funzionale all’interno della più ampia realtà istituzionale della Santa Sede. In tale architettura si colloca la funzione giudiziaria. L’articolo 22 della nuova Legge fondamentale stabilisce che essa è esercitata, in nome del Sommo Pontefice, per le funzioni giudicanti dal Tribunale, dalla Corte d’Appello e dalla Corte di Cassazione e, per le funzioni inquirenti e requirenti, dall’Ufficio del Promotore di giustizia. La disposizione presenta una rilevanza sistematica straordinaria, perché colloca direttamente la giurisdizione all’interno della struttura costituzionale dello Stato, distinguendo con precisione la funzione giudicante da quella investigativa e requirente. L’ordinamento giudiziario vaticano presenta dunque una struttura articolata su più livelli. Al vertice della funzione giudicante si colloca la Corte di Cassazione; ad essa segue la Corte d’Appello, mentre il Tribunale costituisce il principale organo giudiziario di primo grado. Accanto alla magistratura giudicante opera l’Ufficio del Promotore di giustizia, al quale sono affidate le funzioni inquirenti e requirenti. La configurazione non è soltanto organizzativa, ma esprime la volontà di costruire un sistema nel quale l’esercizio della giurisdizione venga distinto, secondo le rispettive competenze, dall’attività di investigazione e di accusa. La Legge n. CCCLI del 16 marzo 2020 aveva già rappresentato un momento fondamentale di modernizzazione dell’apparato giudiziario vaticano. La riforma aveva perseguito l’obiettivo di rafforzare l’efficienza dell’amministrazione della giustizia, precisare i requisiti professionali dei magistrati, disciplinare in maniera più organica l’Ufficio del Promotore di giustizia, semplificare la struttura giudiziaria e consolidare le garanzie dell’esercizio della funzione giurisdizionale. Il successivo intervento del 12 aprile 2023 ha ulteriormente modificato la disciplina, intervenendo sulla posizione dei magistrati, sulla composizione dei collegi, sul principio di immutabilità del giudice e sulla continuità dei procedimenti di particolare durata. Il principio dell’immutabilità del giudice assume, nell’esperienza vaticana, un significato particolarmente interessante. Il legislatore ha infatti previsto strumenti destinati a evitare che la cessazione dall’incarico di un magistrato possa compromettere la continuità e la ragionevole durata del processo. La previsione del giudice supplente e quella del presidente aggiunto, introdotta nell’ambito delle più recenti modifiche, rispondono precisamente alla necessità di conciliare la fisiologica cessazione degli incarichi con la continuità della funzione giudiziaria. Anche il limite ordinamentale dell’età dei magistrati è stato oggetto di intervento. Le modifiche del 2024 hanno stabilito la cessazione dall’ufficio dei magistrati ordinari al termine dell’anno giudiziario nel quale compiono settantacinque anni, lasciando tuttavia al Sommo Pontefice la facoltà di disporre la permanenza nell’ufficio. La disciplina manifesta una caratteristica tipica del sistema vaticano: la ricerca di un equilibrio tra stabilità dell’organo giudiziario, continuità dell’amministrazione della giustizia e prerogativa sovrana del Romano Pontefice. È proprio nel rapporto tra sovranità pontificia e indipendenza della magistratura che emerge uno degli aspetti più raffinati del diritto costituzionale vaticano. La nuova Legge fondamentale stabilisce che il Sommo Pontefice possiede la pienezza della potestà di governo, comprendente il potere legislativo, esecutivo e giudiziario. Al tempo stesso, per l’esercizio concreto della funzione giudiziaria, la medesima Legge fondamentale garantisce l’imparzialità del giudice, il diritto di difesa e il contraddittorio tra le parti. Non si tratta di una contraddizione. La peculiarità dell’ordinamento vaticano consiste precisamente nel fatto che la sovranità non viene negata dalla presenza di organi giudiziari autonomamente operanti, ma viene esercitata attraverso un sistema istituzionale nel quale la funzione giudicante è affidata a magistrati soggetti alla legge nell’esercizio delle proprie funzioni. La riforma del 2023 ha reso particolarmente significativa questa impostazione, stabilendo che i magistrati sono nominati dal Sommo Pontefice ma, nell’esercizio delle loro funzioni, sono soggetti soltanto alla legge e devono esercitare i propri poteri con imparzialità, nei limiti delle competenze stabilite dall’ordinamento. Ne deriva un modello nel quale la fonte della nomina e la disciplina dell’esercizio della funzione appartengono a piani distinti. La nomina è espressione della sovranità; l’attività giudicante deve invece svolgersi secondo legge, imparzialità e competenza. È questa distinzione che consente di comprendere correttamente la posizione del magistrato vaticano e di evitare letture semplicistiche fondate sull’idea che la dipendenza istituzionale dal Sommo Pontefice comporti, automaticamente, una subordinazione del giudizio alla volontà dell’autorità sovrana. La nuova Legge fondamentale conferma inoltre una disposizione di eccezionale rilievo: il Sommo Pontefice può, in qualunque causa civile o penale e in qualsiasi stato della medesima, deferirne l’istruttoria e la decisione ad una particolare istanza, con esclusione di ogni altro gravame. Si tratta di una prerogativa sovrana che deve essere letta nel contesto della particolare natura dell’ordinamento vaticano e della posizione costituzionale del Romano Pontefice quale Sovrano dello Stato. La presenza di questa prerogativa non esaurisce tuttavia il sistema delle garanzie. Il legislatore fondamentale ha contemporaneamente inserito, tra i principi espressamente riconosciuti, l’imparzialità del giudice, il diritto di difesa e il contraddittorio. Il processo vaticano viene così costituzionalmente ricondotto a una concezione della giustizia nella quale l’autorità deve coniugarsi con le garanzie della persona. Particolarmente significativa è poi la disposizione secondo cui il giudice, nell’applicare la legge, si ispira al principio di equità, opera per il ristabilimento della giustizia e favorisce la conciliazione tra le parti. Nella materia penale la finalità della pena viene ulteriormente qualificata: essa deve tendere alla riabilitazione del colpevole, al suo reinserimento e al ripristino dell’ordine giuridico violato. Questa formulazione conferisce al diritto penale vaticano una fisionomia che non si esaurisce nella dimensione meramente afflittiva della sanzione. La pena non viene concepita esclusivamente come risposta al male commesso, ma come strumento di restaurazione dell’ordine giuridico e, insieme, di recupero della persona. La finalità retributiva non scompare, ma viene inserita in un orizzonte più ampio nel quale la giustizia deve essere capace di ricomporre, per quanto possibile, la frattura prodotta dalla violazione della legge. In questa prospettiva assume particolare valore il discorso pronunciato da Leone XIV il 14 marzo 2026 in occasione dell’apertura dell’Anno giudiziario del Tribunale dello Stato della Città del Vaticano. Il Pontefice ha posto in stretta relazione amministrazione della giustizia, verità, dignità della persona, garanzie processuali e unità, sottolineando che l’imparzialità del giudice, l’effettività del diritto di difesa e la ragionevole durata del processo non costituiscono semplicemente strumenti tecnici, ma condizioni attraverso le quali la giurisdizione acquista autorevolezza e contribuisce alla stabilità istituzionale. È un passaggio di grande importanza anche per la teoria generale del diritto vaticano. Il processo non viene presentato soltanto come luogo nel quale due pretese contrapposte vengono sottoposte alla decisione di un terzo, ma come uno spazio istituzionale nel quale il conflitto viene ricondotto entro un ordine regolato dalla verità e dalla giustizia. In tale prospettiva la giurisdizione assume una funzione ordinatrice che supera la mera definizione della controversia. La posizione del Promotore di giustizia completa questa architettura. L’Ufficio rappresenta il centro delle funzioni inquirenti e requirenti dell’ordinamento vaticano e costituisce uno degli strumenti attraverso i quali lo Stato assicura l’effettività dell’azione penale. La sua collocazione distinta rispetto agli organi giudicanti risponde all’esigenza di separare l’attività investigativa e accusatoria dalla funzione di decisione. La figura del Promotore di giustizia ha assunto negli ultimi anni una rilevanza crescente anche alla luce dei procedimenti penali di maggiore complessità trattati dall’ordinamento vaticano. Le recenti vicende processuali hanno mostrato concretamente come il sistema vaticano non sia una realtà meramente simbolica o protocollare, ma un ordinamento dotato di strumenti investigativi e giudiziari effettivamente operativi, capace di confrontarsi con fattispecie penali, questioni patrimoniali, responsabilità individuali e problematiche di diritto processuale di notevole complessità. Anche la Corte di Cassazione ha acquisito, negli ultimi anni, una funzione particolarmente significativa nella definizione dell’identità giuridica dell’ordinamento. Le pronunce e le ordinanze della giurisprudenza vaticana contribuiscono infatti non soltanto alla soluzione dei singoli casi, ma alla progressiva costruzione di un diritto vivente dello Stato della Città del Vaticano. Un ordinamento di dimensioni territoriali ridottissime può così presentare una crescente complessità giuridica. La limitatezza del territorio non coincide con la limitatezza delle questioni sottoposte alla giurisdizione. Al contrario, la posizione internazionale della Santa Sede, la presenza di patrimoni di particolare rilevanza, la dimensione economico-finanziaria, la natura internazionale delle relazioni istituzionali e la necessità di cooperazione giudiziaria con altri ordinamenti rendono la funzione giurisdizionale vaticana progressivamente più articolata. La nuova Legge fondamentale deve pertanto essere interpretata come il punto di arrivo provvisorio di una trasformazione più ampia. Non è una riforma isolata, ma la codificazione costituzionale di una stagione di progressivo consolidamento dell’ordinamento statuale vaticano. Il percorso comprende la riforma dell’ordinamento giudiziario del 2020, gli interventi sulla legislazione penale e giudiziaria del 2023, le modifiche del 2024, la riorganizzazione della governance statuale intervenuta nel 2025 e, infine, la nuova Legge fondamentale del 2026. Particolarmente importante è la riforma della governance introdotta nel novembre 2025, con la quale Leone XIV è intervenuto sulla composizione e sulla presidenza della Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano. La successiva Legge fondamentale ha consolidato tale assetto, stabilendo che la funzione legislativa è esercitata dalla Pontificia Commissione, mentre il Presidente della Commissione è anche Presidente del Governatorato e svolge la funzione esecutiva. La nuova architettura mostra quindi una crescente attenzione alla chiarezza delle responsabilità istituzionali e alla razionalizzazione dei processi decisionali. La funzione giudiziaria rimane tuttavia distinta da quella legislativa ed esecutiva. È questa distinzione funzionale, espressamente delineata dal Titolo IV della nuova Legge fondamentale, a consentire di parlare di un autentico ordinamento giudiziario statuale vaticano, pur all’interno della singolare struttura della monarchia elettiva assoluta propria dello Stato della Città del Vaticano. Un elemento essenziale per comprendere tale sistema è inoltre rappresentato dalle fonti del diritto. Il diritto vaticano non nasce da una codificazione completamente autosufficiente e isolata, ma si è formato attraverso una pluralità di fonti: la Legge fondamentale, le leggi dello Stato, i regolamenti, gli atti normativi pontifici, le disposizioni adottate dagli organi competenti e le norme recepite nell’ordinamento. La tradizione giuridica vaticana conserva inoltre un rapporto strutturale con il diritto canonico, che costituisce un elemento qualificante della peculiarità dell’ordinamento. Questo rapporto non deve essere confuso con una sovrapposizione tra ordinamento canonico e ordinamento statuale. Il diritto canonico appartiene all’ordine giuridico della Chiesa; il diritto dello Stato della Città del Vaticano appartiene invece all’ordinamento statuale istituito per garantire la sovranità e l’indipendenza della Santa Sede. I due piani sono distinti, ma nell’esperienza vaticana sono posti in una relazione che non trova un equivalente perfetto negli ordinamenti statali contemporanei. Da qui deriva anche la necessità, per lo studioso del diritto vaticano, di evitare una doppia semplificazione: da un lato quella che considera il Vaticano semplicemente come un piccolo Stato europeo; dall’altro quella che lo considera esclusivamente come una realtà ecclesiastica priva di autentica dimensione statuale. Entrambe le prospettive risultano insufficienti. Lo Stato della Città del Vaticano è un soggetto sovrano dotato di un proprio ordinamento giuridico, ma la sua sovranità è funzionale alla missione della Santa Sede e trova in tale finalità la propria ragione storica e istituzionale. La giustizia vaticana si colloca precisamente all’incrocio di queste due dimensioni. È giustizia dello Stato e, nello stesso tempo, esercizio di una funzione inserita in un contesto istituzionale profondamente segnato dalla missione della Chiesa. Per questa ragione la nuova Legge fondamentale parla contemporaneamente il linguaggio della sovranità, della legalità, dell’imparzialità processuale e della giustizia come ristabilimento dell’ordine. Anche la prerogativa pontificia in materia di clemenza assume in questo sistema un significato costituzionale preciso. La facoltà di concedere amnistia, indulto, condono e grazia, nonché di commutare le pene, è espressamente riservata al Sommo Pontefice. La disposizione conferma la permanenza di un nucleo di prerogative sovrane che costituisce uno dei tratti distintivi della struttura costituzionale vaticana. Il quadro che emerge nel 2026 è dunque quello di un ordinamento giudiziario in progressiva professionalizzazione, nel quale la sovranità pontificia convive con una crescente strutturazione tecnica della magistratura, con una più precisa distinzione delle funzioni, con una maggiore attenzione alle garanzie processuali e con l’esigenza di assicurare continuità ed efficienza all’amministrazione della giustizia. La nomina, nel gennaio 2026, del professor avvocato Ulisse Corea quale giudice applicato del Tribunale, professore associato di diritto processuale civile presso l’Università di Roma Tor Vergata, si inserisce significativamente in questo percorso. La scelta di magistrati provenienti dall’università e dall’avvocatura conferma la linea già tracciata dalla riforma del 2020, orientata verso una magistratura caratterizzata da elevata qualificazione scientifica e professionale. Non meno significativo è il fatto che l’apertura dell’Anno giudiziario 2026 abbia visto la presenza di rappresentanti degli organi giurisdizionali dello Stato italiano. Il dato testimonia la naturale prossimità, pur nella reciproca autonomia, tra l’esperienza giuridica italiana e quella vaticana. Tale prossimità deriva dalla storia normativa del Vaticano, dalla collocazione geografica dello Stato, dalla tradizione giuridica condivisa e dalla necessità di cooperazione giudiziaria tra ordinamenti che operano nello stesso spazio territoriale e istituzionale. Il diritto vaticano contemporaneo può pertanto essere definito come un ordinamento in progressiva maturazione istituzionale. La sua originalità non consiste nell’assenza di strutture giuridiche comparabili a quelle degli altri Stati, ma nella particolare combinazione tra sovranità pontificia, finalità strumentale dello Stato, tradizione canonistica, diritto civile e penale, cooperazione internazionale e progressiva professionalizzazione degli organi giudiziari. La nuova Legge fondamentale del 31 luglio 2026 rappresenta, in questa prospettiva, un passaggio destinato ad assumere un rilievo centrale negli studi di diritto vaticano. Essa non si limita a sostituire il precedente testo del 2023, ma riordina il quadro costituzionale alla luce delle trasformazioni intervenute negli ultimi anni e consolida la distinzione tra le funzioni dello Stato, confermando al contempo la loro comune riconduzione alla sovranità del Romano Pontefice. Il punto forse più alto della riforma è proprio la disposizione che collega l’esercizio della giurisdizione all’imparzialità del giudice, al diritto di difesa, al contraddittorio, all’equità, alla restaurazione della giustizia e, nel penale, alla riabilitazione e al reinserimento. In questa sintesi si trova la cifra dell’attuale diritto giudiziario vaticano: la sovranità non viene concepita come alternativa alla giustizia, ma come responsabilità istituzionale dell’ordine giuridico; la legge non viene ridotta a strumento repressivo, ma ordinata al ristabilimento della giustizia; il processo non viene considerato soltanto come tecnica procedurale, ma come luogo nel quale la verità dei fatti, la dignità della persona e l’ordine della comunità devono trovare una composizione giuridicamente corretta. È questa la ragione per cui l’ordinamento giudiziario dello Stato della Città del Vaticano merita oggi una considerazione ben più ampia di quella tradizionalmente riservatagli. Nel piccolo territorio oltre le Mura non esiste un diritto minore: esiste un diritto particolare, costruito per una finalità particolare, nel quale la dimensione statuale e quella ecclesiale si incontrano senza confondersi. La sua evoluzione recente dimostra che il Vaticano sta consolidando una vera e propria cultura della giurisdizione, nella quale competenza tecnica, autorità, garanzie processuali e finalità di giustizia sono chiamate a concorrere alla credibilità dell’ordinamento. La giustizia vaticana del XXI secolo appare dunque sempre più come un laboratorio giuridico di straordinario interesse: un sistema nel quale la tradizione incontra la modernizzazione, la sovranità incontra la legalità, la giurisdizione incontra la responsabilità istituzionale e il diritto positivo viene continuamente ricondotto alla funzione più alta che ogni autentico ordinamento dovrebbe perseguire: dare a ciascuno ciò che gli è dovuto, custodire la dignità della persona e ristabilire, attraverso la giustizia, l’ordine della comunità. Con la Legge fondamentale del 31 luglio 2026, lo Stato della Città del Vaticano entra così in una nuova fase della propria storia costituzionale. La riforma non chiude il processo evolutivo dell’ordinamento, ma ne definisce più chiaramente la direzione: uno Stato sovrano, distinto dalla Curia Romana, istituzionalmente ordinato alla libertà e all’indipendenza della Santa Sede, nel quale la funzione giudiziaria è chiamata a esercitarsi con autorevolezza, imparzialità e competenza, affinché la sovranità trovi nel diritto non un limite estraneo alla propria natura, ma la forma concreta attraverso cui rendere giustizia.
Cav.Prof. Giandomenico Mitidieri Sorice
Lascia un commento