LA PROVA NEL PROCESSO PENALE CANONICO. DALLA NOTITIA DELICTI ALLA CERTEZZA MORALE DEL GIUDICE.

Nel diritto penale canonico contemporaneo il tema della prova assume una posizione centrale. La riforma del Libro VI del Codice di Diritto Canonico, entrata in vigore l’8 dicembre 2021, ha rafforzato l’esigenza di una risposta penale effettiva e coerente, ma proprio per questo ha reso ancora più evidente la necessità di distinguere l’accusa dalla responsabilità, la notizia del delitto dalla sua dimostrazione e il sospetto dalla certezza richiesta per una decisione penale. Il diritto della Chiesa non attribuisce infatti alla semplice esistenza di un’accusa il valore di una condanna: la responsabilità deve essere accertata attraverso il procedimento previsto dall’ordinamento e secondo le regole proprie della giustizia canonica. Il punto di partenza è il can. 1717 del Codice di Diritto Canonico. Quando l’Ordinario riceve una notizia almeno probabile della commissione di un delitto, deve procedere con prudenza all’indagine sui fatti, sulle circostanze e sull’imputabilità, salvo che l’investigazione appaia assolutamente superflua. La norma contiene contemporaneamente un obbligo di accertamento e una garanzia fondamentale, poiché durante l’indagine deve essere preservata, per quanto possibile, la buona fama delle persone coinvolte. Questa disposizione rivela una caratteristica essenziale del sistema canonico: l’autorità ecclesiastica non dovrebbe confondere la necessità di intervenire con la possibilità di anticipare il giudizio. L’indagine previa ha precisamente la funzione di trasformare una notitia delicti in un quadro conoscitivo sufficientemente serio da consentire all’autorità di assumere una decisione giuridicamente fondata. Il procedimento penale nasce quindi da un’esigenza di verità e di giustizia, non dalla semplice necessità di dare una risposta pubblica all’accusa. Il passaggio successivo è disciplinato dal can. 1718. Quando gli elementi raccolti risultano sufficienti, l’Ordinario deve decidere se avviare il procedimento per infliggere o dichiarare una pena, se ciò sia conveniente alla luce della disciplina canonica e quale via debba essere utilizzata, giudiziale oppure extragiudiziale, quando quest’ultima sia consentita. La stessa norma prevede la possibilità che l’Ordinario ascolti due giudici o altri esperti in diritto prima di assumere la decisione. È in questo momento che emerge una questione di particolare interesse per il penalista: la qualità della decisione finale dipende inevitabilmente dalla qualità dell’indagine che la precede. Un sistema nel quale l’accertamento preliminare sia superficiale rischia di produrre un procedimento fondato su presupposti fragili; un sistema nel quale l’indagine sia condotta con metodo, prudenza e competenza consente invece di separare ciò che è semplicemente riferito da ciò che può essere giuridicamente dimostrato. La prova assume dunque una funzione di garanzia per tutte le parti coinvolte. Essa tutela la persona offesa perché consente all’autorità di verificare seriamente la denuncia e impedisce che fatti eventualmente delittuosi vengano ignorati, ma tutela anche l’accusato perché impedisce che una contestazione, per quanto grave, venga automaticamente trasformata in responsabilità. Il principio trova una manifestazione particolarmente significativa nel processo penale giudiziario. Il can. 1728 stabilisce che, salvo le norme speciali del processo penale, devono essere applicate le disposizioni sui giudizi in generale e sul giudizio contenzioso ordinario, in quanto compatibili con la natura della materia. La stessa disposizione stabilisce inoltre che l’accusato non è tenuto a confessare il delitto e non può essergli imposto il giuramento. Si tratta di un elemento di straordinaria rilevanza per la cultura penalistica: la confessione non può essere trasformata nel presupposto necessario della giustizia. L’ordinamento deve essere capace di raggiungere la decisione attraverso l’esame complessivo degli elementi probatori e mediante una valutazione giuridica che non faccia dipendere la responsabilità dalla mera ammissione dell’accusato. Ancora più significativo è il can. 1726, secondo il quale, in qualunque grado e stadio del giudizio penale, quando consta con evidenza che il delitto non fu commesso dall’imputato, il giudice deve dichiararlo con sentenza e assolverlo. La norma esprime con particolare chiarezza una concezione della giustizia nella quale la tutela della comunità ecclesiale non può prevalere sull’esigenza di accertare correttamente la responsabilità personale. La prova, pertanto, non costituisce un elemento meramente tecnico del processo, ma è il luogo nel quale si realizza il rapporto tra verità e giustizia. Il giudice canonico non è chiamato semplicemente a scegliere tra una versione dei fatti e un’altra, ma deve valutare gli elementi acquisiti secondo il diritto e raggiungere quella certezza necessaria per assumere legittimamente una decisione penale. È proprio questa dimensione a rendere il diritto probatorio canonico una delle aree più importanti della moderna scienza penalistica ecclesiale. La riforma del Libro VI ha rafforzato la responsabilità dell’autorità ecclesiastica, ma ogni rafforzamento della potestà sanzionatoria deve necessariamente accompagnarsi a un corrispondente rigore nell’accertamento. La giustizia canonica non può essere identificata con la rapidità della sanzione, così come la tutela della persona offesa non può essere contrapposta alle garanzie dell’accusato. Entrambe appartengono alla medesima esigenza di giustizia. In questa prospettiva, il penalista canonista assume una funzione particolarmente delicata: deve conoscere la fattispecie delittuosa, ma anche saper leggere il procedimento; deve conoscere la potestà dell’autorità, ma anche i limiti giuridici del suo esercizio; deve saper tutelare la persona offesa, senza trasformare la denuncia in una presunzione di colpevolezza; deve assicurare la difesa dell’accusato, senza perdere di vista la necessità di un effettivo accertamento dei fatti. Il diritto penale canonico contemporaneo si trova quindi davanti a una sfida di grande rilievo: costruire una cultura della prova capace di coniugare verità, giustizia, tutela della persona e bene della comunità ecclesiale. In questa prospettiva, la vera modernità del diritto penale canonico non consiste soltanto nell’ampliamento o nella precisazione delle fattispecie delittuose, ma nella crescente consapevolezza che nessuna sanzione può essere considerata autenticamente giusta se non è il risultato di un procedimento nel quale i fatti siano stati seriamente verificati, la responsabilità personalmente accertata e il diritto di difesa concretamente garantito. È nella rigorosa distanza tra la notitia delicti e la condanna, tra l’accusa e la prova, tra il sospetto e la certezza del giudice, che si misura la civiltà giuridica di ogni sistema penale, compreso quello canonico.

Prof. Giandomenico Mitidieri Sorice


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