IL PROCESSO PENALE CANONICO NELLA CHIESA CONTEMPORANEA. VERITÀ, GARANZIE E RESPONSABILITÀ NELLA NUOVA STAGIONE DEL DIRITTO PENALE DELLA CHIESA

Il diritto penale canonico attraversa oggi una fase di particolare maturazione giuridica. La riforma del Libro VI del Codice di Diritto Canonico, entrata in vigore l’8 dicembre 2021, non ha rappresentato soltanto una revisione tecnica delle fattispecie delittuose e del sistema delle pene, ma ha segnato una trasformazione più profonda nel modo stesso di concepire la responsabilità penale all’interno dell’ordinamento della Chiesa. Il Codice dedica il Libro VI alle sanzioni penali nella Chiesa e disciplina tanto i principi generali della materia quanto i singoli delitti, mentre il Libro VII disciplina i processi e, quindi, anche gli strumenti attraverso i quali la responsabilità deve essere giuridicamente accertata. La portata della riforma è stata chiaramente evidenziata dalla Santa Sede. La revisione del precedente sistema penale era stata resa necessaria anche dall’esperienza maturata dopo la promulgazione del Codice del 1983, quando la formulazione talvolta eccessivamente indeterminata delle disposizioni aveva prodotto difficoltà applicative, risposte non uniformi e ritardi nell’esercizio della potestà sanzionatoria. La riforma ha pertanto perseguito una maggiore precisione delle fattispecie, una più chiara individuazione dei doveri dell’autorità e una maggiore effettività della risposta penale, nella consapevolezza che la disciplina sanzionatoria costituisce parte integrante della tutela del bene ecclesiale. Ma la vera questione giuridica contemporanea si colloca a un livello ancora più profondo. Non è sufficiente stabilire che determinati comportamenti costituiscano delitto. Occorre stabilire come il delitto debba essere accertato, quale autorità sia competente, quale procedimento debba essere seguito, quali prove possano essere utilizzate, quali siano i diritti dell’accusato, quale posizione debba essere riconosciuta alla persona offesa e come debba essere garantita l’imparzialità dell’accertamento. In altre parole, la centralità del diritto penale canonico contemporaneo si sposta inevitabilmente dalla sola norma incriminatrice alla relazione tra norma, prova e processo. È precisamente questa prospettiva che rende oggi il diritto penale canonico una materia di particolare interesse per il giurista. Il Dicastero per i Testi Legislativi, attraverso il sussidio dedicato all’applicazione del Libro VI, ha inteso fornire alle autorità ecclesiastiche criteri concreti per l’applicazione della disciplina penale e, nello stesso tempo, indicazioni utili alla tutela dei diritti di tutte le persone coinvolte nei procedimenti. Il sussidio dedica attenzione sia agli istituti generali del diritto penale sia agli elementi costitutivi dei singoli delitti e alle modalità attraverso le quali l’autorità può procedere, distinguendo la via amministrativa da quella propriamente giudiziale. Questa distinzione assume un rilievo fondamentale. Nel sistema canonico l’accertamento di una responsabilità penale può avvenire attraverso strumenti differenti, ma la scelta della procedura non può essere considerata una questione meramente formale. Essa incide sulle garanzie, sulla formazione della prova, sulla posizione dell’accusato e sulla stessa struttura dell’accertamento. Le Norme sui delitti riservati al Dicastero per la Dottrina della Fede, aggiornate e armonizzate con il nuovo Libro VI, hanno inoltre reso più evidente la distinzione tra processo giudiziale e procedura extragiudiziale, confermando l’importanza della corretta individuazione del percorso processuale. È proprio sul terreno delle garanzie che il diritto penale canonico è chiamato oggi a confrontarsi con una delle questioni più delicate della giustizia contemporanea. La tutela della persona offesa deve essere effettiva e non può essere subordinata a logiche di mera conservazione istituzionale. Ma, nello stesso tempo, la gravità dell’accusa non può trasformarsi automaticamente in prova della responsabilità. La giustizia esige che anche l’accusato sia posto nella condizione di esercitare concretamente il proprio diritto di difesa e che la responsabilità venga accertata secondo le regole proprie dell’ordinamento. Questa esigenza emerge con particolare evidenza dall’attualità della Santa Sede. Nel luglio 2026, con riferimento al procedimento canonico relativo al caso Marko Ivan Rupnik, la Sala Stampa della Santa Sede ha precisato che il procedimento è ancora in corso, che il collegio giudicante sta esaminando la documentazione proveniente dalle diocesi coinvolte, dai Gesuiti, dagli interessati e dalla stampa e, soprattutto, che il processo penale canonico ha natura giudiziale. La stessa comunicazione ha sottolineato che il procedimento è in deroga alla prescrizione degli eventuali reati e potrà condurre all’accertamento della colpevolezza o meno secondo il diritto canonico. Il dato è giuridicamente rilevante al di là della singola vicenda. La Santa Sede ha infatti ribadito pubblicamente che il processo penale canonico è un vero procedimento giudiziale finalizzato all’accertamento della responsabilità secondo l’ordinamento canonico. Ne deriva una conseguenza metodologica di primaria importanza per lo studioso: il processo non può essere considerato una fase secondaria rispetto alla norma penale, ma costituisce il luogo nel quale la norma trova concreta applicazione e nel quale la responsabilità viene trasformata da mera contestazione in eventuale responsabilità giuridicamente accertata. Il principio assume particolare rilievo anche rispetto alla prescrizione. La vicenda recentemente richiamata dalla Santa Sede dimostra infatti che il tema della prescrizione, delle eventuali deroghe e della disciplina applicabile nel tempo non appartiene soltanto alla teoria generale del diritto penale canonico, ma può assumere concreta rilevanza nei procedimenti più delicati. Il giurista deve quindi confrontarsi con la successione delle norme, con la qualificazione del fatto, con la competenza dell’autorità e con la disciplina vigente al momento della condotta e del procedimento. Un altro elemento essenziale è il rapporto tra ordinamento canonico e ordinamento statuale. Anche su questo punto la Santa Sede è stata particolarmente chiara nel 2026: il diritto canonico può giudicare e comminare pene relativamente alla vita interna della Chiesa, mentre gli eventuali reati commessi nei diversi Stati restano soggetti alla legislazione dei rispettivi Paesi e alle relative regole sulla prescrizione, indipendentemente dall’autorità ecclesiastica. La distinzione è fondamentale e impedisce una delle più frequenti confusioni concettuali. Il diritto penale canonico non coincide con il diritto penale dello Stato della Città del Vaticano. Quest’ultimo appartiene all’ordinamento statuale vaticano; il primo appartiene invece all’ordinamento canonico della Chiesa. La stessa Santa Sede, nel presentare il Codice Penale Vaticano, ha evidenziato la necessità di distinguere la normativa penale dello Stato della Città del Vaticano dal sistema giuridico proprio della Chiesa. Per questa ragione, il giurista che intenda occuparsi professionalmente di diritto penale canonico deve possedere una preparazione necessariamente interdisciplinare. Non è sufficiente conoscere il testo dei canoni incriminatori. Occorre padroneggiare la teoria generale del delitto canonico, il sistema delle pene, la responsabilità personale, l’imputabilità, le circostanze, la prescrizione, la competenza, il diritto processuale canonico, la disciplina dei delitti riservati e il rapporto tra giurisdizione canonica e ordinamenti civili. La prospettiva più moderna è dunque quella di considerare il diritto penale canonico come un sistema nel quale la giustizia non si esaurisce nella punizione. La pena conserva una funzione propriamente giuridica, ma si colloca nella finalità complessiva dell’ordinamento ecclesiale, che comprende la riparazione dello scandalo, la restaurazione della giustizia, la correzione del reo e la tutela della comunità. La stessa elaborazione della riforma del Libro VI ha posto in evidenza il rapporto tra carità e disciplina sanzionatoria, superando l’idea secondo cui la misericordia ecclesiale sarebbe incompatibile con l’esercizio della potestà penale. È proprio qui che si trova, probabilmente, la sfida più importante per il diritto penale canonico del nostro tempo. La Chiesa non può rinunciare alla giustizia in nome della misericordia, così come non può ridurre la giustizia alla mera applicazione automatica della sanzione. La giustizia canonica richiede invece un equilibrio rigoroso tra verità, responsabilità, tutela della persona, riparazione del danno e bene della comunità ecclesiale. Il futuro della materia dipenderà quindi non soltanto dall’ulteriore evoluzione delle norme penali, ma dalla capacità degli operatori del diritto di costruire una vera cultura della giustizia penale canonica. Una cultura nella quale la vittima venga ascoltata e tutelata, l’accusato possa difendersi effettivamente, l’autorità agisca con competenza e tempestività, la prova venga valutata con rigore e la decisione finale sia il risultato di un autentico accertamento giuridico. Il diritto penale canonico contemporaneo si trova, in definitiva, davanti a una responsabilità storica. Esso deve dimostrare che la peculiarità spirituale dell’ordinamento ecclesiale non diminuisce il valore della giustizia, ma ne esige una forma ancora più alta. La tutela della dignità della persona, l’accertamento della verità, il rispetto del diritto di difesa e la proporzione della risposta sanzionatoria non sono elementi estranei alla missione della Chiesa. Sono, al contrario, condizioni attraverso le quali la giustizia può essere realmente servita. A mio sommesso avviso, per il giurista canonista, la domanda decisiva non è più soltanto quale pena debba essere applicata a un determinato delitto. La domanda decisiva è se l’intero percorso che conduce alla pena sia stato costruito secondo diritto. È in questa distanza tra l’accusa e l’accertamento della responsabilità, tra la potestà dell’autorità e le garanzie della persona, tra la necessità della sanzione e la finalità di restaurazione della giustizia, che si trova oggi il vero cuore scientifico del diritto penale canonico. Ed è proprio questa evoluzione a rendere il diritto penale canonico una delle aree più interessanti e complesse della moderna scienza giuridica ecclesiale.

Prof.Giandomenico Mitidieri Sorice


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